Scambi Commerciali Antichi: La Trama Inestricabile delle Relazioni Globali.
Da millenni, il commercio ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità, intrecciando culture, economie e popoli lontani tra loro. Gli antichi scambi commerciali tra persone di diversi paesi rappresentano la tessitura intricata delle relazioni globali che hanno modellato il mondo come lo conosciamo oggi.
Le rotte commerciali antiche, come la Via della Seta, le rotte marittime nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, e i sentieri commerciali trans-Sahariani, erano le arterie vitali attraverso cui idee, merci e culture fluivano da un continente all’altro. Questi scambi non erano semplicemente uno scambio di merci, ma anche un intreccio di idee, tecnologie e pratiche culturali.
Uno degli esempi più iconici di scambi commerciali antichi è la Via della Seta, che collegava l’Asia orientale con il Mediterraneo. Lungo questa rotta, mercanti cinesi, indiani, persiani, arabi e romani si incontravano per scambiare seta, spezie, gioielli, porcellane e altro ancora. Questi scambi non solo arricchivano le economie coinvolte, ma anche promuovevano lo scambio di conoscenze scientifiche, artistiche e religiose.
Nel Mediterraneo antico, le città-stato come Atene, Sparta, Cartagine e Roma prosperavano grazie al commercio marittimo. Le navi cariche di grano, olio d’oliva, vino, ceramica e altri prodotti attraversavano il Mediterraneo, collegando l’Egitto, la Grecia, la Siria, l’Italia e altre regioni. Questi scambi non solo soddisfacevano le esigenze materiali delle popolazioni coinvolte, ma anche favorivano lo scambio di idee filosofiche, artistiche e politiche che avrebbero plasmato la storia occidentale.
Nell’Oceano Indiano, le rotte commerciali collegavano l’India, il Sud-est asiatico, il Medio Oriente e l’Africa orientale. Le merci preziose come le spezie, i tessuti, i metalli e le gemme viaggiavano su dhow e giungla, consentendo lo scambio di culture, lingue e religioni lungo le coste dell’oceano.
Anche l’Africa non era estranea agli scambi commerciali antichi. Le rotte trans-Sahariane collegavano l’Africa occidentale con il Mediterraneo, consentendo lo scambio di oro, sale, schiavi, avorio e altri beni preziosi. Questi scambi non solo influenzavano le economie regionali, ma anche contribuivano alla diffusione di religioni come l’Islam e al flusso di idee e tecnologie tra l’Africa e il mondo islamico.
Gli antichi scambi commerciali non erano privi di sfide. Le rotte erano spesso pericolose a causa di briganti, conflitti armati e condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, il desiderio di profitto, la sete di conoscenza e la curiosità verso l’altro continuavano a spingere i commercianti ad attraversare terre sconosciute e mari pericolosi.
Oggi, mentre il mondo è più connesso che mai grazie alla globalizzazione e alla tecnologia moderna, è importante ricordare le radici profonde degli antichi scambi commerciali che hanno plasmato le fondamenta delle relazioni globali. Questi scambi non solo hanno trasformato le economie e le culture, ma hanno anche dimostrato la capacità dell’umanità di superare le barriere geografiche e culturali per collaborare, imparare e prosperare insieme.
In conclusione, gli antichi scambi commerciali tra persone di diversi paesi sono stati il fulcro delle relazioni globali per millenni, creando un tessuto intricato di connessioni economiche, culturali e sociali che continuano a influenzare il mondo moderno.
VISTO Apertura presso l’ONU, il 30/06/2016, del New Dossier Protocol, della Dichiarazione di Nullità Costituzionale alla Presidenza della Repubblica Italiana del 11/07/2016, lettera agli Stati ex Yugoslavia per l’impugnativa del Trattato di Osimo.
VISTO Gli interventi della Triest-Ngo nelle sessioni plenarie dell’Onu (interventi 4 alla data del 2016) e quindi delle dichiarazioni assembleari a riconoscimento delle attività svolte dalla Ngo e dalla Associazione Territorio Libero.
VISTO Il deposito presso il Tribunale ordinario di Trieste, la Prefettura di Trieste, il Commissario di Governo in occasioni di dibattimenti inerenti alla giurisdizione sul Territorio Libero di Trieste della appartenenza dei chiamati in causa alla cittadinanza del Territorio Libero di Trieste; ciò pertanto la non procedibilità per la giurisdizione Italiana.
VISTO Primo Deposito in protocollo dei ICFPT da Marcus Donato nella qualità di presidente del comitato PLT, con il deposito all’ONU del 23/10/2010 con emendamenti del 30/05/2011
ATTI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI L’ ISTRIA E LA COMUNITA’ ITALIANA
INTRODUZIONE ALLA PARTE II
Una riflessione a parte è dedicata ai più importanti atti internazionali riguardanti la Venezia-Giulia dal 1945 ad oggi: la conferenza di pace del 1947, il Memorandum di Londra (1954), il trattato di Osimo (1975) e il Trattato Italo-Croato (1996). La trattazione separata è preferibile per le questioni strettamente giuridiche qui affrontate, portatrici di notevoli cambiamenti politici, economici e sociali in questa regione, tese ad influenzare le stesse caratteristiche degli organi di governo locale ( ed in questo senso ce ne occupiamo qui ).
I quattro atti sopra indicati sono uniti dal filo comune di voler porre una soluzione alla questione adriatica e alle diatribe nazionali sulle terre di confine e ciascuno di questi modifica o specifica le soluzioni previste dall’ atto precedente. Il che ci fa riflettere sulla complessità degli interessi in gioco ma anche sulla inadeguatezza degli strumenti posti in essere per risolverla (quattro atti in poco meno di cinquant’anni non sono certo poca cosa). Infatti il Trattato di pace stabilisce la costituzione del TLT; il Memorandum di Londra riconosce l’impossibilità del suo funzionamento e ne divide il territorio in parti uguali tra Italia e Jugoslavia; il Trattato di Osimo sancisce giuridicamente la soluzione del 1954 e pone le basi per una mai attuata cooperazione economica italo-jugoslava da svolgersi principalmente grazie ad una zona franca da costituirsi sul confine ; il Memorandum di Roma e il Trattato Italo-Croato che riconoscono definitivamente la Croazia e la Slovenia come legittime eredi della Jugoslavia e permettono una difesa più accurata della comunità italiana con il riconoscimento del plurilinguismo…..
IL MEMORANDUM DI ROMA E IL TRATTATO ITALO-CROATO
Nel 1992 viene sottoscritto un nuovo Accordo internazionale tra l’ Italia, la Croazia e la Slovenia …………
VISTO Il rifiuto di nominare il nuovo Governatore da parte dell’UNSC, per specifica dell’Italia e della Yugoslavia del 20/5/1983, su richiesta di Marchesich del 20/04/83, perché il Territorio Libero di Trieste non è iscritto tra le Nazioni che aderiscono alla ONU.
Il 20 aprile 1983 Il Sig. Pietro Marchesich aveva chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite la nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste. Ecco la risposta tradotta:
20 maggio 1983
Egregio Signor Marchesich,
Sono venuto a diretta conoscenza della Sua lettera del 20 aprile 1983 che Lei ha indirizzato al Segretario Generale, riguardante il Territorio Libero di Trieste. Desidero confermare che la trattazione della promulgazione a cui Lei si riferisce ebbe luogo nel Consiglio di Sicurezza nel 1947 e 1948. Comunque, successivamente alla firma del trattato bilaterale tra l”Italia e la Jugoslavia e su richiesta dei Delegati Permanenti dell’Italia e della Jugoslavia alle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza acconsentì nel giugno 197 7 a cancellare dall’elenco dell’ordine del giorno, di cui il Consiglio di Sicurezza è incaricato, gli articoli chiamati “Nomina di un Governatore del Territorio Libero di Trieste” e “La questione del Territorio Libero di Trieste”. Conseguentemente qualsiasi ripresa di discussione del problema accennato nella Sua lettera richiederebbe l’iniziativa da parte di uno Stato membro delle Nazioni Unite.
VISTO La specifica richiesta di Italia ed Yugoslavia di non più nominare un Governatore Militare per il Territorio Libero di Trieste.
Il 20 aprile 1983 Il Sig. Pietro Marchesich aveva chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite la nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste. Ecco la risposta tradotta:
20 maggio 1983
Egregio Signor Marchesich,
Sono venuto a diretta conoscenza della Sua lettera del 20 aprile 1983 che Lei ha indirizzato al Segretario Generale, riguardante il Territorio Libero di Trieste. Desidero confermare che la trattazione della promulgazione a cui Lei si riferisce ebbe luogo nel Consiglio di Sicurezza nel 1947 e 1948. Comunque, successivamente alla firma del trattato bilaterale tra l”Italia e la Jugoslavia e su richiesta dei Delegati Permanenti dell’Italia e della Jugoslavia alle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza acconsentì nel giugno 197 7 a cancellare dall’elenco dell’ordine del giorno, di cui il Consiglio di Sicurezza è incaricato, gli articoli chiamati “Nomina di un Governatore del Territorio Libero di Trieste” e “La questione del Territorio Libero di Trieste”. Conseguentemente qualsiasi ripresa di discussione del problema accennato nella Sua lettera richiederebbe l’iniziativa da parte di uno Stato membro delle Nazioni Unite.
VISTO Il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Yugoslavia, già tecnicamente impugnato dalla Slovenia e Croazia con un arbitrato presso la corte permanente dell’arbitrato presso il CEDU all’Aia.
VISTO Il Trattato di Pace tra Italia e Potenze Alleate ed Associate del 10/02/1947, con speciale attenzione e riferimento:
All’art. 21
All’Allegato VI – Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste;
All’Allegato VII – Quale Strumento per il Regime provvisorio del TLT;
All’Allegato VIII – Strumento per il Porto Libero di Trieste;
Articolo 21
1. In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui estensione e delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto dalle Potenze alleate ed associate e dall’Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La sovranità dell’Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.
Note: Le mappe presenti nell’Allegato I del Trattato di Pace con l’Italia sono state approvate nel dicembre 1946. Gli Allegati VI , VII e VIII, ovvero lo Statuto Permanente per il TLT, il Regime Provvisorio per il TLT e lo Strumento per il PLT sono stati votati ed approvati dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 gennaio 1947. Il Trattato di Pace con l’Italia é stato firmato a Parigi in data 10 Febbraio 1947 ed é entrato in vigore il 15 Settembre 1947. Perciò il TLT e PLT erano, un mese prima della firma e sette mesi prima dell’entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI assestanti.
3. Dal momento in cui la sovranità italiana e terminata, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l’entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.
4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.
Note: L’articolo 19 e l’Allegato XIV, sopra menzionati, si riferiscono al fatto che i territori ceduti dall’Italia passano sotto le giurisdizioni degli Stati vincitori già esistenti, invece il TLT e PLT vengono considerati come nuovi Stati.
5. L’Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste tutte le garanzie indicate nell’Allegato IX.
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE 16° Risoluzione del 10 gennaio 1947
Il Consiglio di Sicurezza, dopo aver ricevuto ed esaminato gli allegati al proposto Trattato di Pace con l’Italia relativi alla creazione e al governo del Territorio Libero di Trieste (tra i quali un accordo per il Porto Libero),
Si dichiara la propria approvazione dei tre documenti seguenti: 1. Lo strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste;
Lo Statuto Permanente per il Territorio Libero di Trieste;
Lo strumento per il Porto Libero di Trieste;
e l’accettazione delle responsabilità attribuite dagli stessi. Adottato nella 91° riunione con 10 voti favorevoli e 1 astensione (Australia).