VISTO Il Trattato di Pace tra Italia e Potenze Alleate ed Associate del 10/02/1947, con speciale attenzione e riferimento:

All’art. 21

  • All’Allegato VI – Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste;
  • All’Allegato VII – Quale Strumento per il Regime provvisorio del TLT;
  • All’Allegato VIII – Strumento per il Porto Libero di Trieste;

Articolo 21

1. In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui estensione e delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto dalle Potenze alleate ed associate e dall’Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La sovranità dell’Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

Note: Le mappe presenti nell’Allegato I del Trattato di Pace con l’Italia sono state approvate nel dicembre 1946. Gli Allegati VI , VII e VIII, ovvero lo Statuto Permanente per il TLT, il Regime Provvisorio per il TLT e lo Strumento per il PLT sono stati votati ed approvati dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 gennaio 1947. Il Trattato di Pace con l’Italia é stato firmato a Parigi in data 10 Febbraio 1947 ed é entrato in vigore il 15 Settembre 1947. Perciò il TLT e PLT erano, un mese prima della firma e sette mesi prima dell’entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI assestanti.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana e terminata, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l’entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.

4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.

Note: L’articolo 19 e l’Allegato XIV, sopra menzionati, si riferiscono al fatto che i territori ceduti dall’Italia passano sotto le giurisdizioni degli Stati vincitori già esistenti, invece il TLT e PLT vengono considerati come nuovi Stati.

5. L’Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste tutte le garanzie indicate nell’Allegato IX.


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